Chirurgia estetica e SSN: cosa sono i LEA
A partire dal 1 luglio 2002 il Sistema Sanitario Nazionale ha introdotto i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). In pratica, i LEA stabiliscono le prestazioni minime che dovranno essere garantite su tutto il territorio nazionale, lasciando poi alle singole regioni, ed alle loro scelte di bilancio, la possibilità di ampliare la copertura sanitaria offerta, realizzando così un vero e proprio federalismo sanitario, «facendo intravedere che in diverse aree della Penisola possano sussistere definizioni differenti di livelli di assistenza, sebbene nel comune riconoscimento di livelli essenziali» (Cesare Cislaghi, coordinatore dell’ Agenzia sanitaria regionale della Toscana).
Il principio utilizzato è quello di garantire non la totalità delle cure, cosa impossibile dal punto di vista economico, ma la qualità di quelle giudicate indispensabili. In considerazione di questo, sono state stilate tre liste di esclusione dal SSN che includono rispettivamente le prestazioni sanitarie completamente escluse, quelle erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche ed infine quelle potenzialmente inappropriate e per le quali saranno individuate nuove modalità di erogazione.
Prestazioni completamente escluse dai LEA
- Chirurgia estetica non conseguente a incidenti, malattie o malformazioni congenite
- Circoncisione rituale maschile
- Medicine non convenzionali ( agopuntura – fatta eccezione per le indicazioni anestesiologiche – fitoterapia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica, omeopatia, chiropratica, osteopatia, nonché tutte le altre non espressamente citate)
- Vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all’estero
- Certificazioni mediche (con esclusione di quelle richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica per i propri alunni, ai sensi dell’art. 31 del DPR 270/2000 e dell’art. 28 del DPR 272/2000) non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge (incluse le certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva, agonistica e non, idoneità fisica all’impiego, idoneità al servizio civile, idoneità all’affidamento e all’adozione, rilascio patente, porto d’armi, ecc.)
- Le seguenti prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: esercizio assistito in acqua, idromassoterapia, ginnastica vascolare in acqua, diatermia a onde corte e microonde, agopuntura con moxa revulsivante, ipertermia NAS, massoterapia distrettuale riflessogena, pressoterapia o presso-depressoterapia intermittente, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, trazione scheletrica, ionoforesi, laserterapia antalgica, mesoterapia, fotoforesi terapeutica, fotochemioterapia extracorporea, fotoforesi extracorporea. Su disposizione regionale la laserterapia antalgica, l’elettroterapia antalgica, l’ultrasuonoterapia e la mesoterapia possono essere incluse tra le prestazioni parzialmente escluse.
Prestazioni parzialmente escluse
- assistenza odontoiatrica: limitatamente alle fasce di utenti e alle condizioni indicate al comma 5 art. 9 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni
- densitometria ossea limitatamente alle condizioni per le quali vi sono evidenze di efficacia clinica
- medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: l’erogazione delle prestazioni ricomprese nella branca è condizionata alla sussistenza di taluni presupposti (quali la presenza di quadri patologici definiti, l’età degli assistiti, un congruo intervallo di tempo rispetto alla precedente erogazione, ecc.) ovvero a specifiche modalità di erogazione (es. durata minima della prestazione, non associazione con altre prestazioni definite, ecc.)
- chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri erogabile limitatamente a casi particolari di pazienti con anisometropia grave o che non possono portare lenti a contatto o occhiali
Prestazioni da erogare secondo modalità più appropriate
Prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione. Possono essere definiti «inappropriati» i casi trattati in regime di ricovero ordinario o in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare in un diverso setting assistenziale con identico beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse.
E’ stato stilato un elenco di DRG «ad alto rischio di inappropriatezza» se erogati in regime di degenza ordinaria per i quali, sulla base delle rilevazioni regionali, dovrà essere indicato un valore percentuale/soglia di ammissibilità, fatta salva, da parte delle regioni, l’individuazione di ulteriori DRG e prestazioni assistenziali.
Cosa significano i LEA per la chirurgia estetica
Per la prima volta viene stabilito chiaramente che la chirurgia estetica non è fornita dal SSN, con l’ esclusione degli interventi conseguenti a malattie, incidenti o malformazioni congenite (di fatto, interventi di chirurgia plastica ricostruttiva). In base a questa norma sono quindi esclusi anche interventi finora quasi sempre forniti dal SSN, come l’ addominoplastica dopo una gravidanza, e resta dubbia la posizione a proposito di interventi come la mastoplastica riduttiva nei casi di gigantomastia (non viene stabilito un limite per la definizione di gigantomastia) e la rinoplastica estetica quando associata alla correzione di deviazioni del setto nasale (in teoria, l’ intervento fornito dal SSN dovrebbe essere limitato alla correzione della deviazione del setto, senza la possibilità di associare le modifiche estetiche). Dovrebbero invece essere garantiti senza problemi, in quanto pienamente compresi nei LEA, gli interventi per la correzione della ginecomastia e delle orecchie prominenti.
-
Melchiorre
-
maria
-
Jessica Pezzotta
-
grazia somma
Invia un commento
Le richieste di consulenza medica inviate con questo modulo non potranno essere accettate.
Se desideri una consulenza medica ti invitiamo a prenotare una visita con i nostri specialisti.